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G.u.
Repubblica italiana n. 270
Denominazione di origine controllata
del vino "Verduno Pelaverga" o
"Verduno"
Art.
l. - La denominazione di
origine controllata "Verduno
Pelaverga,, o "Verduno,, è riservata
ai vino rosso che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.- La denominazione di
origine controllata "Verduno
Pelaverga" o "Verduno" è
riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione
ampelografica:
"Pelaverga Piccolo",: almeno per
l'85%, cui possono concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, uve di
altre varietà (a bacca rossa e non
aromatiche) autorizzate o raccomandate per
la provincia di Cuneo e presenti nei
vigneti nella misura massima dei 15%.
Art. 3.- La zona di produzione
delle uve atte a produrre il vino a
denominazione di origine controllata
"Verduno Pelaverga" o
"Verduno" comprende i territori
più idonei a garantire al vino le
caratteristiche previste dal presente
disciplinare.
Tale zona, in provincia di Cuneo,
comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Verduno e in
parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e
di La Morra, ed è così delimitata:
partendo dall'intersezione dei confini tra
i comuni di Verduno e di La Morra, in
borgata Castagni, la delimitazione segue a
nord il confine comunale tra Verduno e La
Morra sino all'intersezione di questo con
i confini comunali di Bra e S.Vittoria
d'Alba in regione Gorei di Verduno. Da
questo punto la delimitazione segue a est
il confine comunale tra Verduno e S.
Vittoria d'Alba con il quale si identifica
sino alla sua intersezione con il confine
comunale di Roddi; di qui la delimitazione
segue a sud il confine comunale tra
Verduno e Roddi sino alla provinciale
Alba-Polienzo, che percorre a est sino
alla cascina Ambrogio.
Dalla cascina Ambrogio la delimitazione
piega a sud e si identifica con la strada
vicinale che sale alla strada comunale
Roddi-Toetto, che interseca in prossimità
di cascina Melo. La delimitazione segue di
qui per breve tratto a ovest la
strada comunale Roddi-Toetto per
immettersi sulla comunale per S. Giuseppe,
cascina Regola e cascina Manzoni con la
quale si identifica sino al raggiungimento
del rio Zinzasco. Di qui la delimitazione
segue a sud-est il predetto rio sino a
raggiungere il confine comunale tra Roddi
e Verduno, che percorre, identificandosi,
sino all'intersezione dei confini comunali
tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo
punto la delimitazione segue, a sud-est il
confine comunale tra Roddi e La Morra sino
al rio Praosta per poi immettersi per
breve tratto sulla strada per cascina
Muratori sino all'intersezione di questa
con la provinciale Gallo-S. Maria in
prossimità di quota 202.
Di qui la delimitazione percorre a
sud-ovest la provinciale Gallo-S. Maria
sino alla quota 224, piega in linea retta
a sud-est passando per quota 254,
raggiunge cascina S. Biagio e in linea
retta scende a sud sino a incontrare il
rio Porretto in prossimità di quota 219.
Da questo punto la delimitazione segue a
sud per breve tratto e successivamente a
nord-ovest il corso di detto rio sino a
che questo incontra la strada provinciale
per La Morra.
Da questo punto la delimitazione percorre
a nord la predetta strada comunale sino
alla quota 421, indi piega in linea retta
a ovest sino alla quota 460, per poi
seguire a nord, con la quale si
identifica, la strada per borgata
Castagni, passando in prossimità delle
quote 466 e 436 e raggiungere, nella
predetta borgata, l'intersezione dei
confini comunali di Verduno e La Morra.
Art. 4. - Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di
origine controllata"Verduno Pelaverga"
o "Verduno" devono essere quelle
tradizionali della zona o comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere ubicati
esclusivamente sui versanti collinari con
giacitura ed esposizione idonea, con
esclusione dei terreni con esposizione
nord, umidi o non sufficientemente
soleggiati, di quelli di fondovalle e di
quelli con giacitura pianeggiante.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono
essere quelli tradizionali o comunque tali
da non modificare negativamente le
caratteristiche di qualità delle uve e
del vino.
La densità di impianto non può comunque
ma essere inferiore a 3 mila ceppi per
ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata non deve
essere superiore a tonnellate 9.
A tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la produzione
dovrà essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché la
produzione complessiva dei vigneto non
superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato.
La Regione Piemonte, con proprio
provvedimento, sentite le organizzazioni
delle categorie interessate, di anno in
anno, prima della vendemmia potrà
stabilire un limite massimo di uva per
ettaro inferiore a quello previsto dal
presente disciplinare.
Il titolo alcolometrico volumico minimo
naturale delle uve di "Pelaverga
Piccolo" destinate alla produzione
dei vino a denominazione di origine
controllata "Verduno Pelaverga"
o "Verduno" deve essere di 10,5
per cento.
Art. 5. - Le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate
negli interi territori comunali dei comuni
di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo,
Castiglione Falietto, Serralunga d'Alba,
Monteforte d'Alba, Novello, Grinzane
Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.
E' facoltà dei Ministero delle Risorse
agricole, alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - su richiesta delle
aziende interessate, di consentire, ai
fini dell'impiego della denominazione
"Verduno Pelaverga", o
"Verduno" che le uve prodotte
nel territorio di produzione di cui
all'articolo 3 possano essere vinificate
in stabilimenti situati al di fuori dei
territori comunali dei comuni di cui al
comma uno dei precedente articolo.
La resa massima dell'uva in vino non deve
essere superiore al 70 %. Qualora superi
questo limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre
il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il
prodotto.
Art. 6. - Il vino a
denominazione di origine controllata
"Verduno Pelaverga" o
"Verduno", all'atto
dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
-
colore: rosso rubino più o meno carico
con riflessi cerasuoli o violetti;
- odore: intenso, fragrante, fruttato, con
caratterizzazione speziata;
- sapore: secco fresco,
caratteristicamente vellutato e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11 %;
- acidità minima naturale: 4,5 grammi per
litro;
- estratto secco netto minimo: 18 grammi
per litro.
Il
vino a denominazione di origine
controllata "Verduno Pelaverga"
o "Verduno" non può essere
immesso al consumo prima dei 1° marzo
dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve e può essere
imbottigliato soltanto all'interno della
provincia di Cuneo.
Art. 7. - Le bottiglie in cui viene
confezionato il vino a denominazione di
origine controllata "Verduno
Pelaverga" o "Verduno"
devono essere in vetro, di forma
tradizionale. Per la chiusura è ammesso
soltanto il tappo di sughero.
In etichetta deve sempre essere indicata
l'annata di produzione delle uve.
Al vino a denominazione di origine
controllata , "Verduno Pelaverga"
o "Verduno" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi "extra", "fìne",
"scelto",
"selezionato",
"superiore",
"vecchio", "vigna" e
similari, è consentito invece l'uso di
nomi geografici inclusi in veritieri
indirizzi di ditte, cantine, poderi,
fattorie o simili.
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