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D.M.
22 NOVEMBRE 1994.
Modificato
da Decreto 24 agosto 2001 in GU n. 209 del
8-9-2001
RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
"Piemonte".
1.
Denominazione. La denominazione di origine
controllata "Piemonte" e'
riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
2. Composizioni vigneti. La denominazione
di origine controllata
"Piemonte" seguita da una delle
seguenti specificazioni di vitigno:
Barbera;
Bonarda;
Grignolino;
Brachetto;
Cortese;
Chardonnay;
e' riservata ai vini ottenuti da uve di
vigneti composti dai corrispondenti
vitigni per almeno l'85%; possono
concorrere, per la restante parte, altri
vitigni a bacca di colore analogo,
"raccomandati" o
"autorizzati" per le singole
province di appartenenza.
La denominazione di origine controllata
"Piemonte" Moscato e
"Piemonte" Moscato passito e'
riservata ai vini ottenuti da uve di
vigneti composti dal vitigno Moscato
bianco per il 100%.
La
denominazione di origine controllata
"Piemonte" senza alcuna menzione
aggiuntiva e' riservata al vino spumante
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dalle seguenti varietà di viti.
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot
grigio e/o Pinot Nero.
La denominazione di origine controllata
"Piemonte" seguita da una delle
specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
e' riservata ai vini spumanti ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti
costituiti dai rispettivi vitigni per
almeno l'85%; possono concorrere per la
restante i vitigni Pinot bianco e/o Pinot
grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a
D.O.C. "Piemonte" con le
specificazioni di cui appresso, i vigneti
iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del
Piemonte rispettivamente indicati, semprechè
rispondenti ai requisiti del
presente disciplinare:
"Piemonte" Barbera:
vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del
Monferrato, Barbera d'Alba, "Colli
Tortonesi" Barbera, Gabiano, Rubino
di Cantavenna.
"Piemonte" Grignolino:
vini a D.O.C.: Grignolino d'Asti,
Grignolino del Monferrato Casalese.
"Piemonte" Cortese:
vini a D.O.C. Cortese dell'Alto
Monferrato, Cortese di Gavi, "Colli
Tortonesi" Cortese e "Monferrato
Casalese" Cortese.
"Piemonte" Brachetto.
vino a D.O.C.: Brachetto d'Acqui.
"Piemonte" Chardonnay:
vini a D.O.C. "Langhe"
Chardonnay.
"Piemonte" Moscato,
"Piemonte" Moscato passito: vini
a D.O.C. e D.O.C.G.: Asti, Loazzolo. E' facoltà
del conduttore dei vigneti
iscritti agli albi di cui al presente
articolo all'atto della denuncia annuale,
delle uve, effettuare rivendicazioni anche
per pi denominazioni di origine per uve
provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di
denominazioni di origine riferite a quote
parti del raccolto di uve provenienti
dallo stesso vigneto, la resa, complessiva
di uva per ettaro del vigneto non potrà
superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai
disciplinari
di produzione dei vini a D.O.C e D.O.C.G.
rivendicati.
3. Zona di produzione.
Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la denominazione di
origine controllata "Piemonte"
seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, dovranno essere prodotte nelle
zone rispettivamente indicate:
"Piemonte (tipologia spumante),
"Piemonte" Barbera,
"Piemonte" Bonarda,
"Piemonte" Grignolino,
"Piemonte" Cortese e
"Piemonte" Chardonnay:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel
Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca,
Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato,
Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno,
Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano
Frascata, Camagna, Camino, Capriata
d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino,
Carezzano, Carpeneto , Carrosio, Cartosio
Casaleggio Boiro, Casale Monferrato,
Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola,
Cassine, Cassinelle, Castellania,
Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro,
Castelletto d'Orba, Castelletto Merli,
Castelletto Monferrato, Castelnuovo
Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto,
Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano,
Costa Vescovato , Cremolino, Cuccaro
Monferrato, Denice, Francavilla Bisio,
Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine,
Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi
Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino,
Masio, Melazzo, Merana, Mirabello
Monferrato Molare, Mombello Monferrato,
Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo,
Montaldo Bormida, Montecastello,
Montechiaro d'Acqui, Montegioco,
Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco,
Murisengo, Novi Ligure, Occimiano,
Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada,
Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure,
Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra
Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura,
Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo,
Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone,
Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda,
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San
Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San
Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili,
Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di
Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio,
Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno
Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano,
Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo,
Terruggia, Terzo, Tortona, Treville,
Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato,
Viguzzolo, Villadeati, Villavernia,
Villamiroglio, Villaromagnano, Visone,
Volpedo,Volpeglino.
Provincia
di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo,
Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti,
Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno,
Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana,
Calliano, Calosso, Camerano Casasco,
Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo,
Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole
Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero,
Castellero, Castelletto Molina, Castello
d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel
Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti,
Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo,
Cocconato, Colcavagno, Corsione,
Cortandone, Cortanze, Cortazzone,
Cortiglione, Cossombrato, Costigliole
d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere,
Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano
Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti,
Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca,
Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli,
Monale, Monastero Bormida, Moncalvo,
Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone,
Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno,
Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato,
Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango,
Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia,
Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea,
Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San
Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San
Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame,
Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo,
Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale
d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti,
Villafranca d'Asti, Villa San Secondo,
Vinchio.
Provincia di Cuneo:
L'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Albaretto Torre, Arguello,
Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo,
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe,
Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale,
Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo,
Canale d'Alba, Carrù,Castagnito,
Castellinaldo, Castellino Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella,
Castino, Ceretto Langhe, Cherasco, Cigliè,
Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba,
Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana,
Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano,
Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane
Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio
Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango,
Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì,
Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo
Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero,
Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole,
Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella
Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle
Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo,
Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio,
Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi,
Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San
Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba,
Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero,
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe,
Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre
Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno,
Vezza d'Alba, Vicoforte.
"Piemonte" Moscato,
"Piemonte" Moscato passito:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,
Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro,
Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo,
Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida,
Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida,
Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio,
Visone.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Bruno, Bubbio, Calamandrana,
Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole
Lanze, Castel Boglione, Castelletto
Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castel Rocchero, Cessole,
Coazzolo, Cortiglione Costigliole
d'Asti,Fontanile, Incisa Scapaccino,
Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo,Monastero
Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti,
Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi,
San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio
Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella,
Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango,
Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta
Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo
Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso,
Trezzo Tinella.
"Piemonte" Brachetto:
Provincia
di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,
Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro,
Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero,
Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida,
Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta
Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato,
Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia
di Asti.
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno,
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli,
Cassinasco Castagnole Lanze, Castel
Boglione, Castelletto Molina, Castello
d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castel Rocchero, Cessole,
Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola
d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca,
Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero
Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo
Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza
Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
Tanaro, S. Damiano d'Asti, San Giorgio
Scarampi, S. Martino Alfieri, San Marzano
Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime,
Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Borgomale, Camo, Castiglione
Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano
Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto,
Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba,
Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba,
Treiso, Trezzo Tinella.
4.
Caratteristiche dei vigneti e delle uve.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini
di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali delle zone di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i
vigneti collinari di giacitura ed
esposizione adatti. Sono esclusi i terreni
di fondovalle, umidi o non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento (in controspalliera) ed i
sistemi di potatura (lunghi, corti, misti)
devono essere quelli generalmente usati
e/o quelli deliberati dagli organi tecnici
competenti o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
E'
vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di
vigneto in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici minimi
naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
|
vini
|
Resa
uve
|
|
Titoloalcolom.
|
|
|
q.li/Ha
|
|
vol.min.
nat.
|
|
"Piemonte"
tipologie spumante
|
110
|
|
9,5
|
|
"Piemonte"
Barbera
|
110
|
|
10.5
|
|
"Piemonte"
Grignolino
|
95
|
|
10
|
|
"Piemonte"
Cortese
|
115
|
|
9.5
|
|
"Piemonte"
Chardonnay
|
110
|
|
9,5
|
|
"Piemonte"
Brachetto
|
90
|
|
10
|
|
"Piemonte"
Bonarda
|
110
|
|
10
|
|
"Piemonte"
Moscato
|
115
|
|
10
|
|
"Piemonte"
Moscato Passito
|
60
|
|
12,5
|
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purchè la produzione
non superi del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di
produzione.
5. Vinificazione. Le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della regione
Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai
vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le rese massime di uva in vino dei vini a
denominazione di origine controllata
"Piemonte" devono essere le
seguenti:
vini resa max.
uva/vino.
"Piemonte" tipologia spumante
........... 70%.
"Piemonte" Barbera
............................. 70%.
"Piemonte"
Grignolino......................... 65%.
"Piemonte"
Cortese...............................70%.
"Piemonte" Chardonnay
.......................70%.
"Piemonte" Bracchetto...........................70%.
"Piemonte" Bonarda.............................
70%.
"Piemonte"
Moscato............................. 75%.
"Piemonte" Moscato passito 50%.
Le eventuali maggiori rese non avranno
diritto alla D.O.C.
La
denominazione di origine controllata
"Piemonte" con la specificazioni
di vitigno "Brachetto",
"Cortese"e"Chardonnay"
può essere utilizzata per elaborare i
vini spumanti, ottenuti con i rispettivi
vini base che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
La spumantizzazione, per la produzione dei
vini spumanti, di cui al presente
disciplinare deve essere effettuato con il
metodo della fermentazione in autoclave o
in bottiglia, con l'esclusione di
qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e
dei vini destinati alla produzione degli
spumanti devono essere, effettuate
nell'ambito del territorio della regione
Piemonte.
Il vino a denominazione di origine
controllata "Piemonte" Moscato
passito deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento ed affinamento
non inferiore ad un anno a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
6. Caratteristiche dei vini al consumo. I
vini di cui agli articoli 2 e 5 all'atto
dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Piemonte"
(spumante) "Piemonte" Pinot
bianco, "Piemonte" Pinot grigio
e "Piemonte" Pinot nero
(tipologie spumante):
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte" Barbera:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta
vivace;
tit. alc. vol. tot. min: 11%;
acidità totale
minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto min.: 21 per mille.
"Piemonte"
Grignolino:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato, fruttato;
sapore: asciutto, leggermente tannico,
gradevolmente amarognolo;
tit. alc. vol. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 19 per mille:
"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino più o meno intenso,
talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma
muschiato;
sapore: delicato, pi o meno dolce,
talvolta frizzante;
tit. alc. vol, tot. min.: 11%, di cui
svolto almeno 6%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 20 per mille.
"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco secco, piacevole;
tit. alc. vol. tot. min: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min: 15 per mille.
"Piemonte" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature
verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido,
armonico;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte"
Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: secco, amabile, leggermente
tannico, fresco, talvolta vivace o
frizzante;
tit. alc. vol. tot. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato più o
meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva
moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico,
talvolta frizzante;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%, di cui
almeno 5,5% svolti e non oltre 7%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 15 per mille.
"
Piemonte" Moscato passito:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato
più o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore
muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, vellutato,
aromatico;
tit. alc. vol. tot. min.. 15,5%, di cui
almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
7. Designazione e presentazione. Nella
designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata
"Piemonte", con l'esclusione dei
vini spumanti, per i quali valgono le
norme comunitarie e nazionali riferite
agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
E' altresì vietato l'impiego di
indicazioni geografiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone
e località comprese nelle zone delimitate
nel precedente art. 3, nonchè l'uso della
menzione "vigna" seguita dal
toponimo.
E' consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o marchi privati, purchè non
abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente.
Per i vitigni di cui agli articoli 2 e 5
la designazione "Piemonte"
immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine
controllata" dovrà precedere
immediatamente, in etichetta, la
specificazione relativa al vitigno e dovrà
essere riportata a caratteri di uguale
colore e di dimensioni superiori o uguali
a quelli utilizzati per indicare il
vitigno.
In sede di designazione, per gli spumanti
ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e
Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.
Ferme restando le disposizioni comunitarie
e nazionali riguardanti gli spumanti, la
denominazione di origine controllata
"Piemonte" con le specificazioni
"Pinot Chardonnay " e
"Chardonnay Pinot" può essere
utilizzata per designare i vini spumanti
ottenuti con la mescolanza dei mosti o
vini ottenuti da uve di vigneti delle
rispettive varietà iscritti agli albi del
presente disciplinare, che corrispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare e con la
prevalenza quantitativa di quello indicato
per primo.
I vini rossi atti a fregiarsi della
denominazione di origine controllata
"Piemonte" di cui all'art. 2,
possono utilizzare in etichetta la
dicitura Novello, secondo la vigente
normativa per i vini Novelli.
Fatta eccezione per gli spumanti, sulle
bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino a D.O.C. "Piemonte" deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
Il vino a D.O.C. "Piemonte"
Moscato deve essere immesso al consumo
nelle bottiglie corrispondenti ai tipi
previsti alle norme comunitarie e
nazionali e chiuso con tappo in sughero
non a fungo.
8.
Controlli aggiuntivi. La regione Piemonte
, sentiti gli organismi interessati, può
stabilire con opportune metodologie, ivi
compresa la pesatura delle uve, controlli
sia quantitativi che qualitativi delle uve
anche in vigneto, dei mosti e dei vini
sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata
"Piemonte".
9. Sanzioni. Chiunque produce, vende, pone
in vendita, o comunque distribuisce per il
consumo, prodotti a monte dei vini e vini
con la denominazione di cui all'art. 1,
che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi
quelli di natura contabile comprovanti
l'origine, previsti dalla vigente
normativa per la commercializzazione degli
stessi prodotti, e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n.
164/1992.
|