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D.P.R.
27 maggio 1970.
Riconoscimento
della denominazione di origine controllata
del vino "Nebbiolo d'Alba" ed
approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
Art.
l. - La denominazione di origine
controllata "Nebbiolo d'Alba" è
riservata al vino che risponde ai
requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art.
2. - Il vino "Nebbiolo d'Alba"
deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.
Art
3.La zona di produzione delle uve dei vino
"Nebbiolo d'Alba" comprende
nella provincia di Cuneo l'intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Canale, Castellinaldo, Corneliano d'Alba,
Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba,
Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba,
Sinio e Govone e in parte quello dei
comuni di: Alba, Bra, Baldissero d'Alba,
Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour,
Guarene, La Morra, Magliano Alfieri,
Monchiero, Monforte d'Alba, Montà,
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu
Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi,
Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno
e Verduno.
Tale
zona è così delimitata:
partendo
dal km 19 della s. s. n. 231 si segue
interamente verso sud-est il confine
comunale di Govone che si identifica dopo
un breve tratto col confine provinciale
Cuneo-Asti che percorre prima in direzione
nord e poi ovest sino al bivio della
frazione Gianoli in comune di Monta
d'Alba.
Si immette quindi sulla strada provinciale
per casc. Sterlotti in direzione sud e
attraversata la frazione S. Vito raggiunge
la strada statale dei Colle di Cadibona
(strada statale n. 29).
La delimitazione coincide per breve tratto
verso sud-est, con detta strada statale
fino al ponte sul rio Rollandi, poi,
seguendo la corrente, giunge alla
confluenza dei rio Rollandi con il rio
Prasanino.
Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e
successivamente quota 310; da dove verso
sud-est segue la strada provinciale verso
Madonna delle Grazie toccando le quote
315, 316, 335, casc. Perona, Carle; indi
percorre a nord e poi ovest la
carreggiabile dei rio Campetto che segue
sino all'intersezione con la provinciale
Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a
quota 313.
Risale lungo tale strada verso sud-est per
S. Stefano Roero sino a incontrare la
carreggiabile per C. Baggioni e
all'incrocio segue in direzione opposta e
cioè a sud-ovest la strada che
attraversata C.na Molli (quota 376)
raggiunge rio Prella, risale tale corso
d'acqua fino all'altezza della carrareccia
per Furinetti e lungo questa verso sud
raggiunge Furinetti da dove verso ovest
segue la carrareccia fino a Novarino per
seguire poi verso sud la strada che
superato Ami raggiunge in prossimità del
km 9, 100 la provinciale dei Roeri (quota
336).
Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla
strada per la valle Serraniana fino alla
quota 360 dove prosegue verso ovest sulla
strada per Valle Canemorto discendendola
poi verso sud sino a incrociare alla quota
362 la strada per Baldissero d'Alba che
segue fino all'altezza della quota 410
all'inizio dei centro abitato.
Dalla strada la delimitazione prosegue
verso sud-ovest lungo il crinale toccando
le quote 402 e 394 per raggiungere il
confine comunale tra Baldissero e
Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi
verso sud raggiunge la quota 402.
Da quota 402 segue il crinale verso ovest
e raggiunge Villa di Sommariva da dove
percorre, in direzione nord-ovest, la
strada in uscita fino al km 1, segue
quindi una retta immaginaria verso sud
ovest che attraversa le Bocche dei Garbini
e raggiunge quota 429 sul confine comunale
tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Da quota 429 segue una retta verso sud e
raggiunge quota 408 per proseguire poi in
direzione ovest e quindi sud lungo il
crinale della Bocca di Ghia fino a
raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano
(quota 391) sulla strada per Pocapaglia da
dove segue in direzione ovest una linea
spezzata che passa per le quote 411, 351 e
raggiunge quota 328 sulla strada per Bra,
prosegue lungo quest'ultima verso il
centro abitato fino in prossimità
dell'Ospedale, dove segue il concentrico a
est di Bra passando per le quote 290 e 280
e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo
questa verso ovest fino a incrociare la
strada Bra-Cherasco.
Segue tale strada per breve tratto a sud
per prendere poi a est la strada degli
orti e raggiungere il canale Pertusata in
prossimità della quota 220.
Risale verso nord-est il canale Pertusata
fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria
(n. 231) in prossimità dei km 40,700.
Segue la s.s. verso est e a località
Fornace (quota 202) prosegue verso sud per
il confine comunale tra S. Vittoria e Bra
fino al ponte sul Tanaro.
Risale il corso dei fiume Tanaro fino a
Case Bre nei pressi di Presa dalla quale
risalendo verso est la comunale dei
Garassini tocca cascina Dabene e poi verso
nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il
confine comunale di La Morra e Verduno che
segue poi verso sud sino a incrociare, in
prossimità di Cogni, la strada
provinciale per seguirla verso nord est
fino all'abitato di Verduno.
Dall'abitato di Verduno la delimitazione
scende in direzione nord-est lungo la
vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando
cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la
vicinale di Movigliero.
Indi, sempre verso nord-est, percorre la
vicinale dei Ronchi che da questo punto ha
origine, fino a incontrare (passando per
quota 276), il confine tra Roddi e
Verduno.
Segue tale confine verso est e raggiunge
quello tra La Morra e Roddi sul quale
prosegue, in direzione sud-est, fino alla
località Ciocchino, da Ciocchino la linea
di delimitazione segue verso est la strada
vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le
quote 248 e 252 fino a incontrare il rio
Talloria di Castiglione.
Risale il rio Talloria di Castiglione in
direzione sud-ovest fino a incontrare la
strada provinciale Alba-Barolo in
prossimità del bivio per Barolo e per
Serralunga.
Da questo punto, segue la provinciale
Alba-Barolo in direzione nord verso Alba
fino al km 5, ove, in prossimità di
cascina Giuli, imbocca, in direzione
sud-est, la strada per cascina Borzone e
Giacco e la segue fino a raggiungere, ai
Farinetti, il confine tra i comuni di
Grinzane Cavour e Diano d'Alba.
Segue detto confine verso sud-est fino al
torrente Carzello e poi il torrente
medesimo sino alla confluenza con il
torrente Talloria di Sinio. Risale quindi
il Talloria per tutto il tratto che questo
percorre in territorio di Diano d'Alba e
poi nel successivo che fa da confine tra
il comune di Serralunga e i comuni di
Montelupo e di Sinio.
Prosegue quindi verso sud lungo
quest'ultimo confine e poi lungo quello di
Serralunga con Roddino, fino a incontrare,
a quota 297 in prossimità di cascina Pian
Romaldo, il confine fra Serralunga e
Monforte.
Discende dall'origine il rio di Pian
Romaldo in direzione di Bricco del Rosso
(quota 498), sotto il quale raggiunge la
provinciale Roddino Monforte in prossimità
del km 1,900 per seguirla poi verso
nord-ovest fino al centro abitato di
quest'ultimo comune.
Da Monforte d'Alba scende per una retta
alla sorgente dei rio Cornaretta, discende
tale corso d'acqua e alla confluenza segue
il primo tratto del rio di Monchiero, fino
a raggiungere (per Case Manzoni, C. Roca
Nera e C. Vigliani) il confine comunale
tra Monforte e Monchiero, segue verso nord
tale confine fino a incontrare il rio
Rataldo e il punto d'incontro dei confini
tra i comuni di Novello, Monchiero e
Monforte.
Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta
la confluenza con il rio dei Mosca, a
sud-ovest di C. Mosca, risale quest'ultimo
e alla sorgente segue il sentiero che
verso nord raggiunge la strada per Novello
in prossimità dei km 3,800 e quindi lungo
questa verso est raggiunge il centro
abitato.
Da Novello, la linea di delimitazione
prosegue, in direzione nord ovest, per la
vicinale dei Corini, e all'altezza di tale
località, per quella dei Tarditi che
attraversa raggiungendo C. Saccati (quota
339) sul confine comunale tra Novello e
Narzole.
Indi segue in direzione sud-ovest il
confine comunale medesimo per raggiungere
la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in
direzione di Ceva fino al rio Rataldo.
Appena superatolo segue verso est la
strada per Via Garambo e sul proseguimento
raggiunge la provinciale Monchiero
Monforte in prossimità della strada
vicinale dei Bagnaschi; percorre
quest'ultima in direzione sud-est,
attraversa il rio Monchiero e percorre
nella stessa direzione la vicinale dei
Pilo raggiungendo il confine comunale tra
Monchiero e Monforte che segue verso sud
sino a incrociare quello di Dogliani.
Percorre in direzione ovest il confine
comunale Monforte Dogliani e Monforte
Roddino fino alla strada provinciale
Monforte Roddino presso il km 4,300 circa
a quota 515.
Segue tale strada verso Roddino fino al
bivio, in prossimità dei km 5, con la
provinciale per Serralunga a quota 549,
prosegue lungo quest'ultima in direzione
di Serralunga sino a incontrare prima di
C. Coccio la strada comunale per Sinio che
segue verso est fino a raggiungere il
confine comunale di Sinio in prossimità
di casc. Castella.
Percorre il confine in direzione est tra
Sinio e Roddino e poi
Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo
Albese sino alla confluenza dei rio
Brantegna con il rio Riolo; risale il rio
Riolo fino alla strada comunale di
Brantegna che segue passando per quota 480
e raggiunge la provinciale Alba Murazzano
a quota 506 in prossimità dei km 11.
Da quota 506 la delimitazione prosegue in
direzione nord-ovest per la strada
vicinale dei Gorgassi raggiungendo
nuovamente al km 9,5 circa la provinciale
Alba-Murazzano che segue fino al confine
comunale di Diano d'Alba.
Prosegue successivamente verso nord-est,
est e poi nord sui confini comunali tra
Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e
Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e
Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo
Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in
cui il confine abbandona il Senio d'Elvio,
poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo,
dove proseguendo verso nord lungo il corso
d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano
la strada per Alba percorrendola nella
stessa direzione fino al ponte sul Senio
d'Elvio all'altezza di C.dei Frati,
discende quindi tale corso d'acqua fino
alla confluenza con il fiume Tanaro.
Risale lungo il Tanaro fino ai ponti
stradale e ferroviario di Alba, prosegue
in direzione nord lungo la strada e in
località il Rondò, imbocca la strada
statale n. 231 che segue fino al km 19, da
dove è iniziata la delimitazione.
Art.
4. - Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del
vino "Nebbiolo d'Alba" devono
essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro determinate e
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono
pertanto da considerare idonei unicamente
i terreni collinari di giacitura e di
esposizione adatti e di natura
preminentemente siliceo-argillosa.
I
sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino.
E'
vietata ogni pratica di forzatura.
La
resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino "Nebbiolo
d'Alba" non deve essere superiore a
q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra
indicato, la resa per ettaro di vigneto in
coltura promiscua, rispetto a quella
specializzata, deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
La
resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
Art.
5. - Le operazioni di vinificazione, ivi
compreso l'invecchiamento obbligatorio di
un anno per il tipo secco, devono essere
effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero
territorio delle province di Cuneo, Asti e
Torino.
Il periodo di invecchiamento decorre dalla
fine del periodo vendemmiale stabilito a
termini dell'art. 36 del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino una gradazione alcolica
minima naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche locali leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Art.
6. - Il vino "Nebbiolo
d'Alba", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-
colore: rosso rubino più o meno carico
con riflessi di granato per il vino
invecchiato;
-
odore: profumo caratteristico, tenue e
delicato che ricorda la viola, che si
accentua e perfeziona con
l'invecchiamento;
-
sapore: dal secco al gradevolmente dolce
di buon corpo, giustamente tannico da
giovane, vellutato, armonico;
-
gradazione alcolica minima
complessiva: gradi 12;
-
acidità totale minima: 6 per mille;
-
estratto secco netto minimo: 20 per
mille.
E'
in facoltà del Ministro per l'agricoltura
e le foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti minimi sopra indicati
per l'acidità totale e l'estratto secco
netto.
Art.
7. - La denominazione di origine
controllata "Nebbiolo d'Alba" può
essere utilizzata per designare il vino
spumante ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare, seguendo le vigenti
norme legislative per la preparazione
degli spumanti.
La preparazione del vino "Nebbiolo
d'Alba" spumante deve avvenire entro
il territorio delle province di Cuneo,
Asti e Torino.
Art.
8. - Alla denominazione di cui
all'art. 1 è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli
aggettivi "superiore",
"extra", "fine",
"scelto",
"selezionato" e simili.
E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì, l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a Comuni,
frazioni, aree, fattorie, zone e località
- comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Art.
9. - Chiunque, produce, vende, pone
in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata "Nebbiolo d'Alba"
vino che non risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma dell'art.
28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930. |