|
DEM
22 novembre 1994.
Modificato
da Decreto 22 agosto 2001 in
GU n. 209 del 8-9-2001
Riconoscimento della denominazione di
origine controllata dei vini
"Langhe".
Disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei
vini "Langhe".
1. Denominazione. La denominazione di
origine controllata "Langhe" e'
riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
2. Composizioni vigneti. La denominazione
"Langhe" senza alcuna
specificazione e' riservata al vino rosso
o bianco ottenuto da uve provenienti da
vigneti composti da uno o più vitigni a
bacca di colore analogo non aromatici,
"raccomandati" od
"autorizzati" per la provincia
di Cuneo.
La denominazione "Langhe"
seguita da una delle seguenti
specificazioni: Nebbiolo, Dolcetto,
Freisa, Arneis, Favorita, Chardonnay, e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a
D.O.C. "Langhe" senza altra
specificazione, i vigneti iscritti agli
albi dei vini a D.O.C.: "Langhe"
Nebbiolo, "Langhe" Freisa,
"Langhe" Arneis,
"Langhe" Dolcetto
"Langhe" Favorita,
"Langhe" Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a
D.O.C. "Langhe", con le
specificazioni di cui appresso, i vigneti
iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e
D.O.C.G. della provincia di Cuneo
rispettivamente indicati semprechè rispondenti ai requisiti del presente
disciplinare:
"Langhe" Nebbiolo.
Vini a D.O.C.G. e D.O.C. Barolo,
Barbaresco. Nebbiolo d'Alba e Roero;
"Langhe" Dolcetto:
Vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d'Alba,
Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Dogliani e
Dolcetto delle Langhe Monregalesi;
"Langhe" Arneis.
vino a D.O.C.: Roero-Arneis.
E' facoltà del conduttore dei vigneti
iscritti agli albi di cui al presente
articolo, all'atto della denuncia annuale
delle uve, effettuare rivendicazioni,
anche per più denominazioni di origine,
per uve provenienti dello stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni di
denominazioni di origine, riferite a quote
parti del raccolto di uve provenienti
dallo stesso vigneto, la resa complessiva
di uva per ettaro del vigneto non potrà
superare il limite massimo pi restrittivo
tra quelli stabiliti dai disciplinari di
produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G.
rivendicati.
3. Zona di produzione. La zona di
produzione delle uve per l'ottenimento dei
vini atti ad essere designati con la
denominazione di origine controllata
"Langhe" seguita da una delle
specificazioni di cui appresso, dovranno
essere prodotte nelle zone rispettivamente
indicate:
"Langhe" senza alcuna
specificazione, "Langhe"
Nebbiolo, "Langhe" Dolcetto,
"Langhe" Freisa,
"Langhe" Favorita,
"Langhe" Chardonnay.
L'intero territorio dei seguenti comuni
della provincia di Cuneo:
Alba, Albaretto Torre, Arguello,
Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe,
Benevello, Bergolo, Bonvicino,
Borgomale,Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia,
Camo, Canale d'Alba, Carrù Castagnito,
Castellinaldo, Castellino Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella,
Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano
d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo,
Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani,
Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La
Morra Lequio Berria, Levice, Magliano
Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro,
Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà
d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo
Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba,
Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie,
Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello,
Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi
d'Alba Piozzo, Pocapaglia,
Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello,
S. Benedetto Belbo, S.Michele Mondovì, S.
Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S.
Stefano Roero, Serralunga d'Alba,
Serravalle Langhe, Sinio, Somano,
Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso,
Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba,
Vicoforte.
"Langhe" Arneis:
L'intero territorio dei seguenti comuni
della provincia di Cuneo:
Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco,
Canale, Castagnito, Castellinaldo,
Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane
Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero,
Monticello d'Alba, Neive, Neviglie,
Piobesi d'Alba, Pocapaglia Priocca, Roddi,
Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano
Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.
4. Caratteristiche dei vigneti e delle
uve.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini
di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i
terreni collinari soleggiati, di
esposizione e giacitura adatte, con
l'esclusione dei terreni di fondovalle,
umidi o non sufficientemente soleggiati. I
sesti di impianto, le forme di allevamento
(in controspalliera) e di sistemi di
potatura (lunghi, corti, misti) devono
essere quelli generalmente usati e/o
deliberati dagli organi tecnici competenti
e, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
Trascorsi i due anni di entrata in vigore
del presente disciplinare, i vigneti di
nuova iscrizione all'albo od oggetto di
reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul
sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di irrigazione o
forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di
vigneto in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici minimi
naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
|
Vini
|
resa
uva
|
Titolo
alcolometrico.
|
|
|
q.li/Ha
|
vol.
min. naturale.
|
|
"Langhe"
rosso
|
100
|
10,5.
|
|
"Langhe"
bianco
|
110
|
9,5.
|
|
"Langhe"
Nebbiolo
|
90
|
11.
|
|
"Langhe"
Freisa
|
90
|
10,5.
|
|
"Langhe"
Dolcetto
|
100
|
10.
|
|
"Langhe"
Arneis
|
110
|
9,5.
|
|
"Langhe"
Favorita
|
100
|
10.
|
|
"Langhe"
Chardonnay
|
100
|
10.
|
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, le rese
dovranno essere riportate attraverso
un'accurata cernita delle uve purchè la
produzione non superi del 20% il limite
massimo stabilito dal presente
disciplinare.
5. Vinificazione. Le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata
dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione e' consentito
che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle province di
Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai
vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per i vini di cui all'art. 2 la resa
massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Le eventuali maggiori
rese non avranno diritti alla D.O.C.
E' consentita, nella misura massima del
15% del volume, la correzione dei mosti o
dei vini di cui all' art. 2 con mosti o
vini ottenuti da uve provenienti dai
vigneti iscritti agli albi del presente
disciplinare.
E' consentito che i vini atti a divenire
D.O.C.G. "Barolo" e
"Barbaresco", siano posti in
commercio, per il consumo, durante il
periodo di invecchiamento, con le
denominazioni "Langhe" o
"Langhe" Nebbiolo purchè
corrispondano alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, previa
comunicazione del detentore alla
competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di
vigilanza.
6. Caratteristiche dei vini al consumo.
I vini di cui all'art. 2 all'atto
dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Langhe" rosso;
colore: rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo;
tit. alc. vol comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto: 20 per mille;
"Langhe" bianco.
colore: bianco paglierino piu' o meno
intenso;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: delicato, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Nebbiolo:
colore: rosso rubino, talvolta con
riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile di buon corpo,
vellutato, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Dolcetto:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente
amarognolo, di discreto corpo armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Freisa:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido,
oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Arneis:
colore: paglierino;
odore: caratteristico fine, intenso;
sapore: asciutto, fresco, delicato;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Favorita:
colore: paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco con retrogusto amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10 5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature
verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido,
armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
7. Designazione e presentazione. Nella
designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata
"Langhe" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva,
vecchio e similari.
Nella designazione di tutte le tipologie
della denominazione di origine Langhe e'
vietato l'impiego di indicazioni
geografiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, cascine, zone e
località comprese nella zona delimitata
dall'art. 3.
La denominazione di origine Langhe seguita
da una delle seguenti specificazioni di
vitigno: Freisa, Favorita, Chardonnay, può
essere accompagnata dalla menzione
"vigna" seguita dal
corrispondente toponimo, purchè le uve
provengano totalmente dal medesimo vigneto
e la produzione massima di uva ad ettaro
non sia superiore a 80 quintali.
Nella designazione dei vini di cui
all'art. 2 e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purchè non abbiano significato laudativo
e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui
all'art. 2 la denominazione
"Langhe" immediatamente seguita
dalla dicitura "denominazione di
origine controllata", deve precedere
immediatamente in etichetta la
specificazione relativa al vitigno.
La specificazione del vitigno deve essere altresì
riportata in etichetta in
caratteri di dimensioni inferiori o uguali
a quelli utilizzati per indicare la
denominazione "Langhe" e con lo
stesso colore.
Nella presentazione e designazione dei
vini a D.O.C. "Langhe" e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Tuttavia, per il vino a denominazione di
origine "Langhe" senza alcuna
specificazione detta indicazione e'
facoltativa.
I vini per i quali, all'atto della
denuncia annuale delle uve, e' stata
rivendicata la D.O.C. "Langhe"
seguita da una delle seguenti
specificazioni: Nebbiolo, Freisa, Arneis,
Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono
essere riclassificati, prima dell'
imbottigliamento, con la D.O.C.
"Langhe" senza alcuna
specificazione aggiuntiva previa
comunicazione del detentore agli organismi
competenti.
8. Controlli aggiuntivi. La regione
Piemonte, sentiti gli organismi
interessati, può stabilire con opportune
metodologie, ivi compresa la pesatura
delle uve, controlli sia quantitativi che
qualitativi delle uve, anche in vigneto,
dei mosti e dei vini sfusi od
imbottigliati atti a fregiarsi della
denominazione di origine controllata
"Langhe".
9. Sanzioni. Chiunque produce, vende, pone
in vendita, o comunque distribuisce per il
consumo prodotti a monte del vino e vini
con la denominazione di cui all'art.1, che
non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi
quelli di natura contabile comprovanti
l'origine previsti dalla vigente normativa
per la commercializzazione degli stessi
prodotti e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.
(1) Il presente disciplinare entrerà in
vigore il 1 settembre 1995.
|