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DPR 26 giugno 1974.
Riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino
"Dolcetto di Dogliani".
1. La denominazione di origine controllata
"Dolcetto di Dogliani" e'
riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
2. Il vino "Dolcetto di
Dogliani" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno "Dolcetto".
3. La zona di produzione del vino
"Dolcetto di Dogliani" comprende
l'intero territorio dei comuni di: Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè,
Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè
ed in parte i territori dei comuni
di Roddino e Somano. Tale zona e' così delimitata:
(parte omessa).
4. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del
vino "Dolcetto di Dogliani"
devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamenti adatti ed i cui
terreni siano di natura prevalentemente
argilloso-calcarea o calcareo-silicea.
Sono esclusi i terreni di
fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di
coltura specializzata non deve essere
superiore a 80 quintali di uva. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere
riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purché la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
5. Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuate entro il territorio della
provincia di Cuneo. E' in facoltà del
Ministro per l'agricoltura e le foreste di
consentire che suddette operazioni di
vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle
province di Torino, Savona, Imperia
sentito di volta in volta il parere della
camera di commercio di Cuneo anche in
ordine alla tradizionalità di tali
operazioni al di fuori della provincia di
Cuneo stessa.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve
o mosti provenienti dalla zona di
produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare, vinificandoli secondo le
pratiche enologiche tradizionali, leali e
costanti in uso nel territorio previsto
nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare al vino "Dolcetto
di Dogliani" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche.
6. Il vino "Dolcetto di
Dogliani" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, gradevole,
caratteristico;
sapore: di moderata acidità, asciutto,
amarognolo delicato gradevole,
di discreto corpo, armonico; gradazione
alcolica complessiva minima:
gradi 11,50, acidità totale minima: 5 per
mille; estratto secco netto
minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per
l'agricoltura e foreste di modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità' totale e
l'estratto secco netto.
7. Il vino "Dolcetto di
Dogliani" che provenga da uve con una
gradazione alcolica complessiva minima
naturale non inferiore a gradi 12 e venga
immesso al consumo con una gradazione
alcolica complessiva minima di 12,50 se
invecchiato almeno un anno, a partire dal
1 gennaio successivo all'annata di
produzione delle uve, può portare in
etichetta la qualificazione
"superiore".
8. Le bottiglie in cui viene confezionato
il vino "Dolcetto di Dogliani"
in vista della vendita devono essere di
vetro scuro, di capacità non superiore a
cl 72, di forma bordolese, borgognona e
similari, oppure corrispondenti ad antico
uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti il vino "Dolcetto di
Dogliani" può figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
9. Alla denominazione di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine",
"scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato e' stato ottenuto.
10. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto di
Dogliani" vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti del
presente disciplinare, e' punito a norma
dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
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