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 Typical Products of the Langhe > Wine > DOC/DOCG regulations > Dolcetto di Diano d'Alba DOC

The fine wines of the Langhe > DOC/DOCG regulations > Dolcetto di Diano d'Alba DOC

 

 

 

SCHEDA TECNICA DEL VINO

Dolcetto di Diano d'Alba

DOC

Dolcetto di Diano d'Alba

Istituito con decreto del

03/05/1974

Riportato su Gazzetta Ufficiale

15/10/1974, n° 269

Resa uva/ha

80q

Resa massima uva/vino

70.0%

Titolo alcolometrico minimo naturale dell'uva

11.0%

Colore

Rosso Rubino.

Odore

Vinoso,Gradevolmente Caratteristico.

Sapore

Asciutto, Gradevolmente Ammandorlato, Di Moderata Acidità, Di Buon Corpo, Armonico.

Titolo alcolometrico totale minimo del vino

11.5%

Estratto secco netto minimo

22.0‰

Vitigni con cui è consentito produrre

Dolcetto N. (valore minimo 100%, valore massimo 100%)

DPR 3 maggio 1974.
 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" .

1. La denominazione di origine controllata "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

2. Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".

3. La zona di produzione del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba.

4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni forma di forzatura.
 
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
 
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'articolo 3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve e mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

6. Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino; odore: vinoso, gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidità, di buon corpo, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità' totale e l'estratto secco netto.

7. Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione "Superiore".

8. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile;
tale indicazione e' sempre obbligatoria per il tipo "Superiore".

9. Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto,purché le unita geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.

10. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

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