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DPR 3 maggio 1974.
Riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino
"Dolcetto di Diano d'Alba" .
1. La denominazione di origine controllata
"Dolcetto di Diano d'Alba" o
"Diano d'Alba" e' riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
2. Il vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba"
deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dal vitigno
"Dolcetto".
3. La zona di produzione del vino
"Dolcetto di Diano d'Alba" o
"Diano d'Alba" comprende
l'intero territorio del comune di Diano
d'Alba.
4. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del
vino "Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" debbono essere
quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, esclusi
quelli di fondovalle o pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni forma di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di
coltura specializzata non dovrà superare
80 q.li. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza non avrà diritto
alla D.O.C.
La regione Piemonte, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, può stabilire
un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ed al
comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
5. Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate
entro i limiti territoriali della zona di
produzione delimitata nell'articolo 3.
E' in facoltà del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di
vinificazione e di invecchiamento siano
effettuate in stabilimenti situati nel
territorio della provincia di Cuneo
sentito di volta in volta il parere della
camera di commercio di Cuneo anche in
ordine alla tradizionalità di tali
operazioni al di fuori della zona
delimitata nell'articolo 3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve
e mosti provenienti dalla zona di
produzione di cui all'articolo 3 del
presente disciplinare, vinificandoli
secondo le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti in uso nel
territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba"
una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche.
6. Il vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba"
all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino; odore: vinoso,
gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente
ammandorlato, di moderata acidità, di
buon corpo, armonico; gradazione alcolica
minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per l'acidità'
totale e l'estratto secco netto.
7. Il vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba"
che provenga da uve con una gradazione alcolica
complessiva minima naturale non inferiore
a gradi 12 e venga immesso al consumo con
una gradazione alcolica complessiva minima
di gradi 12,50 qualora venga invecchiato
per almeno un anno a partire dal 1 gennaio
successivo all'annata di produzione delle
uve, può portare in etichetta la menzione
"Superiore".
8. Le bottiglie in cui viene confezionato
il vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba" in
vista della vendita devono essere di forma
bordolese, borgognona e similari, oppure
corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti il vino "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba" può
figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purché veritiera e
documentabile;
tale indicazione e' sempre obbligatoria
per il tipo "Superiore".
9. Alla denominazione di cui all'articolo
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva, diversa da
quella prevista nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine",
"scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche che facciano
riferimento a frazioni, aree e località
comprese nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato e' stato ottenuto,purché
le unita geografiche cui viene fatto
riferimento siano individuabili attraverso
specifiche delimitazioni effettuate
dall'amministrazione comunale.
10. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto di Diano
d'Alba" o "Diano d'Alba",
vino che non risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, e' punito a norma
dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
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