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D.P.R. 6
luglio 1974.
Riconoscimento
della denominazione di origine
controllata del vino
"Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" ed approvazione
del relativo disciplinare di
produzione.
Art. l. - La
denominazione di origine
controllata "Dolcetto delle
Langhe Monregalesi" è
riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2. - Il vino
"Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno
"Dolcetto".
Art. 3. - La zona di
produzione del vino "Dolcetto
delle Langhe Monregalesi"
comprende l'intero territorio dei
comuni di Briglia, Castellano,
Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella
Tanaro e parzialmente il
territorio dei comuni di: Carrù,
Mondovì, Murazzano, Piozzo, S.
Michele Mondovì e Vicoforte.
Tale zona è così delimitata: ...
omissis.
Art. 4. - Le condizioni
ambientali e di coltura dei
terreni destinati alla produzione
del vino "Dolcetto delle
Langhe Monregalesi" debbono
essere atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed
orientamento adatti i cui terreni
siano preminentemente
argilloso-calcarei o
calcareo-silicei esclusi quelli di
fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti
a non modificare le
caratteristiche dell'uva e del
vino.
E' vietata ogni
pratica di forzatura.
La resa massima
di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare
i 70 q.li. A detto limite, anche
in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere
riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima
delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%.
Art. 5. - Le
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono
essere effettuate entro i
territori delle province di Cuneo,
Imperia, Savona.
Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" una gradazione
alcolica complessiva minima
naturale di gradi 10,50.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali
della zona, atte a conferire al
vino le sue peculiari
caratteristiche.
La conservazione e
l'invecchiamento del vino devono
essere effettuati secondo i metodi
tradizionali.
Art. 6. - Il vino
"Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" all'atto
dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso
rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole,
caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole,
amarognolo, di moderata acidità,
di discreto corpo;
gradazione
alcolica minima complessiva: gradi
11 ;
acidità totale fissa minima: 5,50
per mille;
estratto secco netto minimo: 20
grammi Per litro.
E' in facoltà
del Ministro per l'agricoltura e
le foreste di modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi
sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. Il vino "Dolcetto
delle Langhe Monregalesi" che
provenga da uve con una gradazione
alcolica complessiva minima
naturale non inferiore a gradi
11,50 e venga immesso al consumo
con una gradazione alcolica
complessiva minima di gradi
12,qualora venga invecchiato per
almeno un anno a partire dal lo
gennaio successivo all'annata di
produzione delle uve può portare
in etichetta la qualificazione
"superiore".
Art. 8. - Le bottiglie in
cui viene confezionato il vino
"Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" in vista delle
vendita devono essere di forma
bordolese, borgognona e similari,
oppure corrispondenti ad antico
uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri
recipienti contenenti il vino
"Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" può figurare
l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
Art. 9. - Alla
denominazione di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi
"extra","fine",
"scelto",
"selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località,
comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve
da cui il vino così qualificato
è stato ottenuto.
Art. 10. - Chiunque produce,
vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine e
controllata "Dolcetto delle
Langhe Monregalesi" vini che
non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti del presente
disciplinare, è punito a norma
dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio
1963, n. 930.
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