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DPR 16 luglio 1974.
Riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino
"Dolcetto d'Alba".
1. La denominazione di origine controllata
"Dolcetto d'Alba" e' riservata
al vino rosso che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
2. Il vino "Dolcetto d'Alba"
deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dal vitigno
"Dolcetto".
3. La zona di produzione del vino
"Dolcetto d'Alba" comprende:
1) l'intero territorio dei comuni di Alba,
Albaretto della Torre, Arguello, Barolo,
Benevello, Borgomale, Bosia, Camo,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella,
Castino, Belbo, Grinzane Cavour, Lequio
Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo
Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello,
S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba,
Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia
di Cuneo e del comune di Coazzolo in
provincia di Asti;
2) la porzione del territorio situata
sulla destra orografica del fiume Tanaro
dei comuni di Barbaresco, Cherasco,
Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi,
Verduno, la porzione del territorio del
comune di Roddino sito sulla destra
orografica del torrente Riavolo, la
porzione del territorio del comune di
Torre Bormida situata sulla sinistra
orografica del fiume Bormida e compresa
tra i confini del territorio comunale e la
strada statale n. 339 della Val Bormida, e
la porzione del territorio del comune di
Cortemilia delimitata dal confine con i
comuni di Serole, Perletto, Castino,
Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la
statale n. 339 della Val Bormida, il
torrente Uzzone ed il rio Rigosio (1).
4. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del
vino "Dolcetto d'Alba" debbono
essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano di natura argilloso-calcarea
o calcareo-silicea.
Sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di
coltura non dovrà superare i q.li 90. A
detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
5. Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuate entro i limiti territoriali
della zona di produzione delimitata
nell'articolo 3.
E' in facoltà del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste di
consentire che le suddette operazioni di
vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio della
provincia di Cuneo sentito di volta in
volta il parere della Camera di commercio
di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità
di tali operazioni al di
fuori della zona delimitata nell'art. 3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve
o mosti provenienti dalla zona di
produzione di cui all'art. del presente
disciplinare, vinificandoli secondo le
pratiche enologiche tradizionali, leali e
costanti in uso nel territorio previsto
nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino"Dolcetto
d'Alba" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche.
6. Il vino "Dolcetto d'Alba"
all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente a volte al
violaceo nella schiuma;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto,
gradevolmente amarognolo, di moderata acidità, di buon corpo, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva:
gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per
l'Agricoltura e le Foreste di modificare,
con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità' totale e
l'estratto secco netto.
7. Il vino "Dolcetto d'Alba" che
provenga da uve con una gradazione
alcolica complessiva minima naturale, non
inferiore a gradi 12 e venga immesso al
consumo con una gradazione alcolica
complessiva minima di gradi 12,50 qualora
venga invecchiato per almeno un anno, a
partire dal 1 gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualificazione
"superiore".
8. Le bottiglie in cui viene confezionato
il vino "Dolcetto d'Alba" in
vista della vendita devono essere di forma
bordolese, borgognona o similari, oppure
corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti il vino "Dolcetto
d'Alba" può figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
9. Alla denominazione di cui all'articolo
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine",
"scelto",
"selezionato" e similari.
E' consentito tuttavia l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie e località,
comprese nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato e' stato ottenuto.
10. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto d'Alba",
vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare, e'
punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R.
12 luglio 1963, n. 930.
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