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D.P.R. 1° luglio 1980.
Riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita
del vino "Barolo".
Art. I. - La denominazione di
origine controllata e garantita
"Barolo" è riservata al
vino rosso "Barolo", già
riconosciuto a denominazione di
origine controllata con D.P.R. 23
aprile 1966, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2. - Il "Barolo"
deve essere ottenuto
esclusivamente dalle uve del
vitigno "Nebbiolo" delle
sottovarietà "Michet",
"Lampia" e "Rosè"
prodotte nella zona di origine
descritta nel successivo art. 3.
Art. 3. - La zona di
origine delle uve atte a produrre
il "Barolo",
comprendente i territori già
delimitati con D.M. 31 agosto
1933, pubblicato nella Gazz. uff.
del 12 ottobre 1933, n. 238, nonché
quelli per i quali ricorrono le
condizioni di cui al 2° comma
dell'art. 1 del D.P.R. 12 luglio
1963, n. 930, include l'intero
territorio dei comuni di Barolo,
Castiglione Falletto, Serralunga
d'Alba ed in parte il territorio
dei comuni di Monforte d'Alba,
Novello, La Morra, Verduno,
Grinzane Cavour,Diano d'Alba,
Cherasco e Roddi ricadenti nella
provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata
(omissis)
Art. 4. - Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del
"Barolo" devono essere
quelle tradizionali della zona e
comunque unicamente quelle atte a
conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed
orientamento adatti ed i cui
terreni siano preminentemente
argilloso-calcarei.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti
a non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva
e del vino. E' esclusa ogni
pratica di forzatura ed in
particolare la incisione anulare.
La produzione massima ad Ha in
coltura specializzata non deve
essere superiore a q.li 80 di uva.
A tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita
delle uve purché la produzione
non superi del 20% il limite
massimo sopra stabilito.
La resa massima delle uve in vino
non deve essere superiore al 70%
al primo travaso e non dovrà
superare il 65% dopo il periodo di
invecchiamento obbligatorio.
Art. 5. - Nell'ambito della resa
massima prevista nel precedente
art. 4 i competenti organi
regionali, sentito il parere delle
organizzazioni professionali e
degli enti ed istituti
interessati, fissano annualmente
entro il 20 settembre, in via
indicativa, la produzione media
unitaria delle uve e la data di
inizio della vendemmia.
I conduttori interessati che
prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella
indicativa, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno
cinque giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa,
mediante lettera raccomandata agli
Organi della Regione Piemonte
competenti per territorio, per gli
opportuni accertamenti da parte
degli stessi.
La resa media indicativa va
fissata tenendo conto
dell'andamento stagionale e delle
altre condizioni ambientali di
coltivazione (sistemi di impianto,
di coltura, ecc.) al fine di
assicurare la rispondenza della
denuncia delle uve alla effettiva
produzione dei vigneti.
Art. 6. - Le operazioni di
vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere
effettuate nella zona delimitata
nell'art. 3.
Il Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste, sentito il parere
del comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di
origine dei vini può altresì
consentire che le suddette
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio siano
effettuate dalle aziende che,
avendo stabilimenti situati nei
territori delle province di Cuneo,
Asti, Alessandria inclusi
nell'art. 4 del disciplinare
annesso al D.P.R. 23 aprile 1966,
dimostrino che già effettuarono
tali operazioni, previa
attestazione della competente
camera di commercio.
Art. 7. - Le uve destinate
alla vinificazione, sottoposte a
preventiva cernita, se necessario,
devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 12,50.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire
al vino le sue peculiari
caratteristiche. La conservazione
e l'invecchiamento del vino devono
essere effettuate secondo i metodi
tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad
un periodo di invecchiamento di
almeno tre anni e conservato per
almeno due anni di detto periodo
in botti di rovere o di castagno.
Il periodo di invecchiamento
decorre dal 10 gennaio successivo
all'annata di produzione delle
uve.
E' consentita l'aggiunta, a scopo
migliorativo, di Barolo più
giovane ad identico Barolo più
vecchio o viceversa nella misura
massima del 15%.
In etichetta, dovrà figurare il
millesimo relativo al vino che
concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita
"Barolo", ultimato il
periodo di invecchiamento
obbligatorio, dovrà essere
sottoposto alla prova di
degustazione prevista dal punto 4
dell'art. 5 del D.P.R. 12 luglio
1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà
essere effettuata da una apposita
commissione, di norma presso
l'istituto tecnico agrario statale
specializzato per la viticoltura e
l'enologia di Alba, dove ha sede
la commissione stessa, secondo le
norme all'uopo impartite dal
Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste, sentito il parere del
comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei
vini e degli enti interessati.
Art. 8. - Il "Barolo",
all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato con riflessi
arancione; odore: profumo
caratteristico, etereo, gradevole,
intenso; sapore: asciutto, pieno,
robusto, austero ma vellutato,
armonico;
gradazione alcolica minima
complessiva: gradi 13; acidità
totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: gr.
23 litro.
E'in facoltà del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste
di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Art. 9. - Il
"Barolo" sottoposto ad
un periodo di invecchiamento non
inferiore a cinque anni può
portare come specificazione
aggiuntiva la dizione
"riserva".
Le bottiglie in cui viene
confezionato il "Barolo"
per la commercializzazione devono
essere di forma albeisa o
corrispondente ad antico uso o
tradizione, di capacità
consentita dalle vigenti leggi, ma
comunque non inferiore a 350 cc,
di vetro scuro e chiuse con tappo
di sughero.
E' vietato il confezionamento e la
presentazione artificiosa delle
bottiglie, che possano trarre in
inganno il consumatore o che siano
comunque tali da offendere il
prestigio del vino.
Art. 10. - La denominazione
"Barolo chinato" è
consentita per i vini aromatizzati
preparati utilizzando come base
vino "Barolo" senza
aggiunta di mosti o vini non
aventi diritto a tale
denominazione e con una
aromatizzazione tale da
consentire, secondo le norme di
legge vigenti, il riferimento
nella denominazione alla china.
Art. 11. - E' vietato usare
assieme alla denominazione
"Barolo" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: "extra",
"fine",
"scelto",
"selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, consorzi,
non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni,
poderi, tenute, tenimenti, cascine
e similari, nonché delle
sottospecificazioni geografiche,
bricco, costa, vigna e altri
sinonimi di uso locale, costituite
da aree, località e mappali
inclusi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve
da cui il vino cosi qualificato è
stato ottenuto.
I conduttori interessati che
vogliono usufruire in proprio o
concedere l'uso delle indicazioni
geografiche o toponomastiche e
delle sottospecificazioni
geografiche agli acquirenti
dell'uva e del vino di quella
provenienza, dovranno fame
apposita, specifica istanza sulla
denuncia annuale delle uve,
indicandone separatamente
l'origine. La stessa indicazione
dovrà essere apposta anche sulla
documentazione prevista per legge.
La camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di
Cuneo dovrà istituire,
nell'ambito dell'Albo del
"Barolo", un catasto
particolare dei vigneti indicati
con sottospecificazioni
geografiche e dovrà annualmente
rilasciare le ricevute delle uve
contenenti le relative indicazioni
specifiche.
Art. 12. - Sulle bottiglie
o altri recipienti contenenti il
"Barolo" deve sempre
figurare l'indicazione veritiera o
documentabile della annata di
produzione delle uve.
La denominazione di origine
controllata e garantita
"Barolo" deve essere
sempre messa in evidenza, comunque
deve figurare con caratteri di
altezza e di larghezza non
inferiori a 2/5 di quelli massimi
di ogni altra indicazione che
compaia sull'etichetta principale
della bottiglia.
Art. 13. - Chiunque
produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di
origine controllata e garantita
"Barolo" vini che non
rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è
punito a nonna dell'art. 28 del
D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
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