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DPR 27 maggio 1970.
Modificato
dal Decreto 23.01.2001
Riconoscimento della denominazione
di origine controllata del vino
"Barbera d'Alba" ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione.
1. La denominazione di origine controllata
"Barbera d'Alba" e' riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
2. Il vino "Barbera d'Alba" deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Barbera.
3. Le uve devono essere prodotte nella
zona di produzione appresso indicata, che
comprende in tutto i territori dei comuni
di:
Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco,
Barolo, Borgomale, Camo, Canale,
Castagnito, Castellinaldo, Castiglione
Falletto, Castiglione Tinella, Castino,
Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano
d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene,
Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba,
Montelupo Albese, Monticello di Alba,
Neive, Neviglie, Novello, Perletto,
Piobesi, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi,
Roddino, Rodello, S. Stefano Belbo, S.
Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio,
Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza
d'Alba; e in parte i territori dei comuni
di:
Baldissero, Bra, Cortemilia, Cherasco, La
Morra, Monchiero, Montà d'Alba, Montalto
Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia,
S. Stefano Roero e Sommariva Perno.
Tale zona è così delimitata: da Rocca
Tagliata (quota 367) la linea di
delimitazione segue il confine
interprovinciale Asti-Cuneo fino ai bivio
della frazione Gianoglio in comune di Montà.
Si immette quindi sulla strada provinciale
per casc. Sterlotti e per quella per
frazione S. Vito che segue fino
all'innesto con la strada statale del
Colle di Cadibona (strada statale 29). La
delimitazione coincide con detta strada
statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi,
poi seguendo la corrente giunge alla
confluenza dei rio Rollandi con il rio
Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca
quota 303 e successivamente quota 310;
segue la strada provinciale verso Madonna
delle Grazie toccando le quote 315, 316,
335, casc. Perona, Carle, Madonna delle
Grazie (quota 394) quindi la strada
carreggiabile per casc. Beggioni e oltre
fino alla strada S. Stefano
Roero-S.Lorenzo che supera proseguendo
lungo la strada per casc. Molli (quota
376) fino a rio Prella. Discende detto rio
per raggiungere e quindi risalire la
carrareccia che passa per la casc.
Furinetti e Audano (quota 381) fino a
quota 336. Superata la provinciale dei
Roeri prosegue lungo la valle Serramiana
fino a quota 360. Imbocca la strada per
valle Cenemorto (quota 362) che segue fino
a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di
Baldissero passa per le quote 402-394 e,
seguendo il crinale, raggiunge il confine
comunale tra Baldissero e Sommariva a
quota 417 che segue fino a quota 402. Da
quota 402 traversa Villa di Sommariva,
percorre Bocche dei Garbini e Bocche della
Merla per giungere a quota 429, sul
confine comunale tra Sommariva e
Pocapaglia. Traversa detto confine e in
linea retta, toccando le quote 422 e 408 e
quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge
S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per
quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la
strada, fino al confine fra Pocapaglia e
Bra (quota 328). Continua lungo la strada
per casc. Castelletto e per Bra fino in
prossimità dell'ospedale. Gira attorno al
concentrico di Bra e passando per le quote
290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue
fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando
per breve tratto su detta strada, volta a
sinistra sulla strada degli Orti e tocca
quota 220. Segue il canale Pertusata e per
quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo
(quota 218), giunge a località Fornace
(quota 202), per proseguire poi lungo il
confine comunale tra S. Vittoria e Bra
fino al ponte sul fiume Tanaro.Di qui
segue il corso del Tanaro contro corrente
attraverso i territori di La Morra,
Cherasco, Narzole, Monchiero, fino al
confine con il comune di Dogliani
includendo parzialmente in destra Tanaro
il comune di Monchiero. Prosegue lungo i
confini comunali fra Monchiero e Dogliani
includendo tutto il comune di Monforte
fino a raggiungere il confine comunale di
Roddino (quota 385). Quindi la linea di
delimitazione corre lungo i confini dei
territori comunali tra Roddino e Dogliani;
tra Cissone e Roddino; tra Serravalle
Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra
Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto
della Torre e Cerretto Langhe; tra
Albaretto della Torre e Arguello; tra
Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e
Lequio Berria; Rodello e Benevello;
Benevello con Diano d'Alba, Alba e
Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e
Bosia; Bosia con Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali
tra Bosia-Cortemilia e Castino, la
delimitazione scende, attraverso Viarasso,
alla statale n. 339 che segue fino alla
confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al
confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone
e seguendo il confine comunale tra
Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di
delimitazione della provincia di Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine
provinciale Cuneo-Asti, verso nord fino a
Rocca Tagliata (quota 327).
4. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del
vino di cui all'articolo 1 devono essere
quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione alagti, posti
preminentemente in terreni
argilloso-calcarei e calcareo-silicei.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i
fondo valle semi-pianeggianti o
pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino "Barbera
d'Alba" non deve essere superiore ai
q.li 100 per ettaro di coltura
specializzata.
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, perché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
5. Le operazioni di vinificazione, ivi
compreso l'invecchiamento obbligatorio per
la tipologia Superiore, devono essere
effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, e' consentito che tali
operazioni, compreso l'eventuale
invecchiamento obbligatorio, siano
effettuate nell'ambito dell'intero
territorio delle province di Cuneo, Asti e
Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Barbera
d'Alba" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi
11,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentita, nella misura massima del
15% del volume la tradizionale correzione
del mosto o vino aventi diritto alla
denominazione di origine controllata
"Barbera d'Alba", con uve, mosto
o vino di Nebbiolo provenienti anche da
zone di produzione diverse da quella
indicata nel precedente articolo 3, ma
tuttavia nella provincia di Cuneo (1).
6. Il vino "Barbera d'Alba",
all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino da giovane con
tendenza al rosso granato dopo
l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso caratteristico,
profumo delicato; sapore: asciutto, di
corpo, di acidità abbastanza spiccata
leggermente tannico.
Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno
ed armonico;
gradazione alcolica minima complessiva:
gradi 12;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti sopra indicati per l'acidità'
totale e l'estratto secco netto (1).
7. Il vino "Barbera d'Alba"
ottenuto da uve che assicurano una
gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 12,50, qualora venga sottoposto
ad un periodo d'invecchiamento
obbligatorio
non inferiore ad un anno in botti di
rovere o di castagno, può portare in
etichetta la menzione
"Superiore" (1).
8. Alla denominazione di cui all'articolo
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista
dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi "extra",
"fine", "scelto",
"selezionato",
"riserva", o similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o marchi privati, purché non
abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché
l'indicazione di aziende o vigneti dai
quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato e' stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti
contenenti Barbera d'Alba può figurare
l'indicazione, documentabile, dell'annata
di produzione delle uve.
Tale indicazione e' obbligatoria per il
tipo "Superiore" (1).
9. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata "Barbera d'Alba"
vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, e' punito a norma
dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio
1963, n. 930. |