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DEM
29 novembre 1993.
Riconoscimento delle denominazioni
di origine controllata e garantita del
vino "Asti".
Disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e
garantita dei vini "Asti".
1. La denominazione di origine controllata
e garantita "Asti" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione; in
particolare:
a) la denominazione "Asti" senza
altra indicazione o accompagnata dalla
specificazione spumante ("Asti"
o "Asti spumante") e' riservata
alla tipologia di vino spumante;
b).
la denominazione "Asti"
obbligatoriamente preceduta dalla
specificazione Moscato ("Moscato
d'Asti") e' riservata al vino bianco
non spumante.
2.
I vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Asti"
devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti esclusivamente dal
vitigno Moscato bianco.
3.
La zona di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e
garantita "Asti" e' delimitata
come segue:
in
provincia di Asti l'intero territorio dei
comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso,
Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Castel Boglione, Castelletto Molina,
Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Castiglione di Asti,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo,
Maranzana, Mombarazzo, Monastero Bormida,
Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San
Marzano, Moasca, Sessame, Vesine,
Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo l'intero territorio
dei comuni di Camo, Castiglione Tinella,
Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie,
Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, Santo
Stefano Belbo, Santa Vittoria d'Alba,
Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto
e le frazioni di Como e San Rocco Seno
d'Elvio del comune di Alba;
in provincia di Alessandria l'intero
territorio dei comuni di Acqui Terme,
Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine,
Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo,
Visone.
4. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 2
devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve,
al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai
fini dell'iscrizione all'albo di cui
all'art. 10 della legge n. 164/1992,
unicamente i vigneti ubicati su dossi
collinari soleggiati, preferibilmente
calcarei, o calcareo-argillosi, con
l'esclusione dei vigneti impiantati su
terreni di fondo valle o pianeggianti,
leggeri od umidi.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento (in controspalliera) ed i
sistemi di potatura (corti, lunghi e
misti) devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata per la
produzione dei vini della denominazione di
origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a
quintali 100, pari ad un massimo di 75
ettolitri di vino per ettaro.
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà
essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del
20% il limite medesimo.
I vigneti di nuova iscrizione all'albo od
oggetto di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a quattromila.
La regione Piemonte, con proprio decreto, può
modificare di anno in anno, prima
della vendemmia, il limite massimo di
produzione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 fissando un limite inferiore a
quello stabilito dal presente
disciplinare, ai sensi della legge n.
164/1992, dandone comunicazione immediata
al Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e
forestali, al Comitato nazionale per la
tutela e valorizzazione delle
denominazioni di origine dei vini ed alle
Camere di commercio competenti per
territorio.
Le uve devono assicurare, anche attraverso
una preventiva cernita, un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del
9% per il vino "Asti spumante" e
del 10% per il "Moscato d'Asti".
Tuttavia nelle annate con condizioni
climatiche sfavorevoli saranno considerate
idonee anche le uve che assicurino al vino
"Moscato d'Asti" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del
9,5%.
La regione Piemonte e' delegata ad
accertare la sussistenza per le zone
delimitate all'art. 3, delle condizioni di
annata climatica sfavorevole e ad
autorizzare, entro il 15 settembre di ogni
annata considerata tale, quanto disposto
dal precedente comma. La regione Piemonte
inoltre, di anno in anno, su richiesta del
consorzio volontario di tutela o del
consiglio interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, può
stabilire, prima della vendemmia, il
livello di acidità, il profilo ed il
contenuto aromatico minimi delle uve.
5. Le operazioni di ammostamento delle uve
per la produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 devono essere effettuate
nell'ambito della circoscrizione
territoriale delle province di
Alessandria, Asti e Cuneo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche locali, leali e costanti, tra
cui in particolare: cernita delle uve
quando necessario, eventuale diraspatura
dei grappoli e loro normale pressatura,
formazione in vasche della cosiddetta
coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti
e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie
e comunque nei limiti previsti dalle
leggi, conseguente decantazione del mosto
seguita da filtrazioni o centrifugazioni
dello stesso, refrigerazioni, anche
conseguenti a fermentazioni atte ad
ottenere il giusto rapporto fra alcole
effettivo e zuccheri residui, sino al
momento della presa di spuma per il vino o
"Asti spumante" e fino al
momento dell'imbottigliamento per il
"Moscato d'Asti".
La resa massima di uva in vino per la
produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 non deve essere superiore al
75%.
Eventuali eccedenze non avranno diritto
alla denominazione di origine controllata
e garantita.
L'aumento del titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del mosto o del
vino destinato alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e
garantita "Moscato d'Asti", deve
essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta
di mosto concentrato di uve Moscato bianco
prodotte in Piemonte, o di mosto
concentrato rettificato.
La partita destinata alla spumantizzazione
per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita
"Asti spumante{e", da
effettuarsi con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave o in
bottiglia, deve essere ottenuta da mosti
aventi le caratteristiche di cui al
presente disciplinare.
Il processo di lavorazione per la presa di
spuma, compreso il periodo di affinamento,
non può avere una durata inferiore a mesi
uno.
Le operazioni di elaborazione, di presa di
spuma e di stabilizzazione, nonché, le
operazioni di imbottigliamento e di
confezionamento dei vini D.O.C.G.
"Moscato d'Asti" e "Asti
spumante" devono essere effettuate
nel territorio delle province di
Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione
Pessione del comune di Chieri in provincia
di Torino.
E' in facoltà del Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali di consentire che
le suddette operazioni di preparazione
siano effettuate in stabilimenti situati
nel territorio della provincia di Milano o
nel restante territorio di quella di
Torino, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate
producono da almeno 10 anni prima della
entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, "Asti spumante" e
"Moscato d'Asti".
E' vietata per i vini D.O.C.G. di cui
all'art. 1 la gassificazione artificiale,
parziale o totale, e per la loro
conservazione e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi antifermentativo anche se tali
pratiche sono consentite a titolo generale
dalle vigenti norme comunitarie e
nazionali.
E' consentito che il vino a denominazione
di origine controllata e garantita
"Moscato d'Asti", rivendicato
come tale al momento della denuncia
annuale di produzione, possa essere
destinato entro il 30 giugno successivo
alla vendemmia alla elaborazione della
denominazione di origine controllata e
garantita "Asti spumante",
qualora corrisponda alle caratteristiche
previste dal presente disciplinare. E'
vietata l'operazione inversa.
La regione Piemonte, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, può
stabilire, con opportune metodologie,
ivi compresa la pesatura delle uve,
controlli sia quantitativi che
qualitativi, delle uve, anche in vigneto,
dei mosti e dei vini sfusi od
imbottigliati atti a fregiarsi della
denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1.
6. Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Moscato
d'Asti" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico,
talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11% di cui svolto compreso nei
limiti dal 4,5% al 6,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Asti
spumante" all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
limpidezza: brillante;
colore: da paglierino a dorato assai
tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico,
delicatamente dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12% di cui svolto compreso nei
limiti dal 7% al 9,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' in facoltà del Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, su specifica
richiesta del consorzio volontario di
tutela o del consiglio interprofessionale
di cui agli articoli 19 e 20 della legge
n. 164/1992 e qualora ciò sia richiesto
da esigenze mercantili di Paesi esteri,
consentire lievi varianti ai parametri di
cui ai commi precedenti.
7. Nella designazione e presentazione dei
vini a denominazioni di origine
controllata e garantita "Asti" o
"Asti spumante" e "Moscato
d'Asti" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi superiore, riserva,
extra, fine, selezionato, gran, e
similari.
Nella designazione della denominazione di
origine controllata e garantita "Asti
spumante" o "Asti" e' altresì
vietato l'uso di indicazioni
geografiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne
comprese nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
Nella designazione della denominazione di
origine controllata e garantita
"Moscato d'Asti" e' invece
consentito l'uso delle indicazioni
geografiche di cui al comma precedente purché
le uve provengano totalmente dalle
corrispondenti aree geografiche o
toponomastiche, alle condizioni previste
dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
E' inoltre consentito nella designazione
dei vini D.O.C.G. "Asti" o
"Asti spumante" e "Moscato
d'Asti" l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare
l'attività' agricola dell'
imbottigliatore quali
"viticoltore",
"tenuta", "fattoria",
"podere", "cascina" ed
altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e
nazionali in materia.
E' consentita l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve, purché veritiera e
documentabile.
8. In ottemperanza all'art. 13 della legge
n. 164/1992 i vini di cui all'art. 1 per
l'utilizzazione della rispettiva
denominazione di origine controllata e
garantita devono superare l'esame chimico
fisico ed organolettico da effettuarsi su
richiesta degli interessati presso le
camere di commercio competenti per
territorio.
Per l'esame chimico - fisico ed
organolettico, le camere di commercio
possono avvalersi delle strutture di altre
istituzioni, enti e consorzi volontari di
tutela che dispongono delle necessarie
attrezzature, all'uopo autorizzati.
I vini a denominazione di origine
controllata "Moscato d'Asti" e
"Asti spumante" devono essere
immessi al consumo in bottiglie aventi le
caratteristiche di seguito specificate e
munite del contrassegno di Stato previsto
dall'art. 23 della legge n. 164/1992,
applicato in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza
inattivazione del contrassegno stesso.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Moscato
d'Asti" deve essere immesso al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai
tipi previsti dalle norme nazionali e
comunitarie e chiuso con tappo in sughero
marchiato indelebilmente "Moscato
d'Asti".
E' vietato per tale tipologia l'uso del
tappo a fungo e della gabbietta.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Asti
spumante", confezionato nel
caratteristico abbigliamento dello
spumante, deve essere immesso al consumo
in bottiglie aventi le seguenti capacità:
ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5;
litri 3; litri 4,5. Inoltre, su richiesta
delle ditte interessate, a scopo
promozionale, può essere consentito, con
specifica autorizzazione del Ministero per
il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, l'utilizzo della capacità
di litri 6.
Le bottiglie di cui al comma precedente
devono essere chiuse con tappo di sughero
a fungo marchiato indelebilmente
"Asti spumante" o
"Asti" nella parte che resta
esterna alla bottiglia. Per le bottiglie
con contenuto nominale non superiore a cl
20 e' ammesso altro dispositivo di
chiusura adeguato.
9. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita"Asti
spumante" o "Asti" e
"Moscato d'Asti" mosti, mosti -
vini e vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, ivi
compresi i relativi requisiti di natura
contabile e amministrativa comprovanti
l'originale, e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n.
164/1992.
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